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Caro Bollette e Ristoranti: Come Difendersi dalla Crisi Energetica

Caro Bollette e Ristoranti: Come Difendersi dalla Crisi Energetica

Le crisi sembrano non finire più. Da quella sanitaria a quella ambientale e geopolitica, con la guerra alle porte d’Europa.

In questo inizio d’autunno si sintetizzano con un’impellenza: crisi energetica e conseguente caro bollette. Vediamo come difenderci dagli aspetti legali e contrattuali con → Alessandro Klun, esperto di diritto per la ristorazione.

Intervista

Alessandro Klun, autore di manuali di diritto della ristorazione e ideatore dell’imperdibile profilo instagram aCenaConDiritto, si attesta come nostro punto di riferimento sulle tematiche legali e legislative, riferite alla ristorazione e somministrazione.

Leggi i suoi consigli sui seguenti temi già affrontati:

Alessandro ci aiuterà a comprendere le sfaccettature legali e le opportunità per difendersi dal caro bollette.

FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, verso la fine dell’estate aveva sottolineato il problema degli aumenti delle erogazioni energetiche, invitando i ristoratori a esporre le proprie bollette in vetrina, per far comprendere la problematica ai propri avventori, nell’ottica della trasparenza e della condivisione.

Il governo uscente promette il 30% di sconto, per donare ossigeno alle attività commerciali. Questo provvedimento pare non bastare, visto che le bollette sono più che triplicate. In alcuni casi, le attività ristorative e del food hanno applicato piccoli aumenti, spiegando, anche utilizzando voci dedicate sullo scontrino, i motivi dei rincari.

Anche questa pare una soluzione di scarsa efficacia, perché potrebbe provocare o stimolare un crollo dei consumi.

Cosa si può fare? Abbiamo analizzato la questione sotto il profilo legale e della negoziazione contrattuale.

Buongiorno Alessandro, grazie ancora per l’aiuto nell’analizzare i problemi dei ristoratori sotto il profilo giuridico… Crisi Energetica Europea: impatto che questa e il corredo di sfaccettature geopolitiche hanno sui costi dei consumi e sui contratti. Cosa possiamo consigliare ai nostri lettori ristoratori?

Dopo la pandemia da Covid-19, è la attuale crisi energetica, insieme all’incremento dei prezzi delle materie prime, a impattare sull’esecuzione dei contratti aventi a oggetto le forniture di luce e gas.

Sono sotto gli occhi di tutti le attuali proteste contro bollette raddoppiate se non addirittura triplicate rispetto all’anno precedente, in relazione agli stessi consumi conseguenti all’impennata dei prezzi dovuta al conflitto russo-ucraino e alle conseguenti speculazioni.

Al di là dei recenti stanziamenti governativi volti ad alleggerire, sia pur parzialmente, famiglie e imprese dalla spesa relativa al rincaro energia, ci si chiede se sia possibile individuare alcuni rimedi per le attività imprenditoriali, incluse quelle di somministrazione alimentare, per tutelarsi dall’aumento dei prezzi in bolletta.

Possiamo individuare rimedi e soluzioni utilizzando il Codice Civile? Cosa suggerisce la legge?

In linea generale si può affermare che le forniture energetiche sono regolate da rapporti contrattuali di durata tra il soggetto erogatore l’energia e l’attività destinataria, sottoposti all’applicazione delle norme del Codice civile in materia di contratti a prestazioni corrispettive (somministrazione energetica da un lato, pagamento del corrispettivo dell’altro), e di correttezza e della buona fede da parte dei contraenti in sede di loro esecuzione dello stesso, come sancito dall’art. 1375 c.c.

Ciò posto, in linea generale occorre preliminarmente verificare se nel singolo contratto con il fornitore ci siano o meno clausole che regolano espressamente tale eventualità (si pensi, a titolo esemplificativo, a una clausola che prevede una rideterminazione predeterminata degli importi a carico del cliente nel caso di oscillazione dei prezzi).

In mancanza di specifiche clausole al riguardo, occorre chiedersi se per effetto dei suddetti rincari energetici possa dirsi o meno realizzato un sopraggiunto, quanto imprevedibile, squilibrio tra le prestazioni contrattuali originariamente previste, tale per cui il soggetto destinatario della fornitura, per i costi imprevedibili e sopraggiunti che questa ha raggiunto, non è in grado di pagare il servizio.

In tal senso l’art. 1467 c.c. prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica, come le forniture di gas ed energia: «se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto».

In altri termini, può legittimamente sciogliersi da ogni obbligo e il contratto viene meno.

In tal caso: «la parte contro la quale è domandata la risoluzione, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».

Se non acconsente, la parte onerata della prestazione divenuta troppo onerosa può rivolgersi al giudice: sarà allora quest’ultimo a dichiarare definitivamente sciolto il contratto.

Cosa si intende per… “Eccessiva Onerosità”?

Un notevole squilibrio tra il valore economico delle prestazioni contrattuali – conseguente ad avvenimenti straordinari e imprevedibili dalle parti al momento della conclusione del contratto – tale per cui l’adempimento della prestazione ancora dovuta sia fortemente sfavorevole per uno dei contraenti.

Si pensi proprio a un contratto per la fornitura di gas o energia elettrica a un dato prezzo. Per effetto del conflitto in corso, che coinvolge un paese produttore di energia, è aumentato il prezzo delle forniture e della materia prima).

L’evento straordinario (ossia la guerra), non prevedibile al momento della conclusione del contratto, rende eccessivamente oneroso per il destinatario della fornitura pagare, per gli stessi consumi, prezzi notevolmente superiori a quelli originariamente pattuiti.

Ciò, tuttavia, non è così agevole in quanto, come previsto dalla citata norma, chi invoca l’eccessiva onerosità deve dimostrare che l’aumento dei prezzi costituisce evento straordinario e imprevedibile e non è determinato da una intrinseca volatilità e costantemente influenzato dagli andamenti del mercato.

Resta inteso che il giudice, solo se ritiene sussistere a seguito di prova, l’eccessiva onerosità, emette una sentenza di risoluzione del contratto.

Esistono provvedimenti giurisprudenziali in tal senso?

Significativo in tal senso un recente provvedimento del Tribunale di Arezzo che, ordinanza del 22 giugno 2022, ha dichiarato la risoluzione del contratto per via di un aumento del costo della luce superiore rispetto alle normali oscillazioni di mercato:

Ha anche stabilito, in favore della parte penalizzata dall’aumento, la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali e che la controparte è tenuta a cooperare nella trattativa: «…in base al dovere generale di buona fede e correttezza oggettiva nella fase successiva alla stipula del contratto e quale fonte di integrazione contrattuale», attività alla quale non ci si potrebbe legittimamente sottrarre.

Una volta risolto il contratto, si rimane senza Elettricità o Gas?

Il cambio fornitore per il mercato libero mi risulta gratuito, per cui non sono previste penali nel passaggio che avviene telematicamente, senza interruzione delle forniture e senza cambi di contatore.

Per cambiare gestore sarà sufficiente sottoscrivere il nuovo contratto è sarà onere del nuovo fornitore comunicare al precedente il passaggio.

Quale può essere la soluzione?

Al di là della risoluzione, che comporta il venir meno del contratto, la soluzione, pur non essendovi alcuna norma di legge che la impone, va individuata nella rinegoziazione di contratti divenuti eccessivamente onerosi per via della crisi energetica, in base ai generali principi di correttezza e trasparenza contrattuale.

Se è vero che la stessa Corte di Cassazione, sia pur con riferimento alla crisi pandemica ma con argomentazioni che possono essere utilizzate anche in relazione a quella energetica, ha riconosciuto che…

Nei più disparati settori, che vanno dall’energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall’emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole.

Dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell’inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. “eccessiva onerosità diretta”), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. “eccessiva onerosità indiretta”)».

— Cass., Ufficio Massimario, Rel n. 56/2020

Grazie dell’ospitalità.

Spero di aver offerto qualche piccolo spunto agli operatori e operatrici italiani e… ad maiora!

Conclusione

Ringraziamo Alessandro Klun per i consigli sul tema di diritto della ristorazione. Ora veniamo a noi: raccontaci la tua esperienza. Parla direttamente con l’esperto e segnalaci temi che gradiresti affrontare e approfondire.

Un autunno complesso è appena partito, con panorami socio-politici nazionali e internazionali ricchi di tensioni e problematiche. Le emergenze climatiche e sanitarie non risultano affatto superate.

Siamo ripartiti con gli appuntamenti editoriali e gli approfondimenti dal mondo del food e dell’accoglienza ristorativa, con un’attività senza soste per garantirti un approfondimento settimanale, un report o un’intervista, al fine di accompagnarti in quella che si preannuncia la rinascita, anche se punteggiata da immensi problematiche, della ristorazione italiana. Se lo preferisci, iscriviti e segui la nostra newsletter.

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a cura di

Nicoletta Polliotto

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